Art. 3
In vigore dal 19 ago 1958
Il corso di laurea in medicina e chirurgia funzionerà gradualmente a decorrere dall'anno accademico 1961-62.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1958
GRONCHI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 96. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-18;754#art-3