Art. 1

In vigore dal 28 dic 1958
N. 1066. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione di un gruppo di opere (gessi e bozzetti) dello scultore Angelo Zanelli, disposta a favore dello Stato dalla signora Elisabetta Kaehlbrandt vedova Zanelli e dai figli Alessandro e Maddalena, eredi dello scomparso artista, con atto stipulato presso il Ministero della pubblica istruzione, in data 6 ottobre 1951, rep. 328. Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 59. - RELLEVA
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Art. 1 Autorizzazione all'accettazione della donazione di un gruppo di opere dello scultore Angelo Zanelli disposta a favore dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo