Art. 1

In vigore dal 2 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1170; Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduta la legge 1 luglio 1940, n. 899; Veduto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123; Ritenuta l'opportunità di integrare i programmi di insegnamento della storia in vigore negli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica con elementi di educazione civica; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Con effetto dall'anno scolastico 1958-59, i programmi d'insegnamento della storia, in vigore negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, sono integrati da quelli di educazione civica allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 giugno 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 192. - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-13;585#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Programmi per l'insegnamento dell'educazione civica negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica. — Testo vigente | Portale Normativo