Art. 1

In vigore dal 26 ago 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 luglio 1912, n. 832, che reca provvedimenti a tutela ed incremento della produzione zootecnica nazionale; Visto il regio decreto 16 giugno 1932, n. 789, che istituisce in Mantova l'Istituto caseario zootecnico "Umberto di Savoia"; Visto l'art. 4 del decreto dell'Alto Commissariato per l'alimentazione in data 10 giugno 1946, convalidato, con modificazioni, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 553, concernente la costituzione di una Fondazione per la creazione di un Istituto superiore di ricerche e di sperimentazione nel settore lattiero-caseario; Ritenuta la necessità di trasformare l'Istituto caseario zootecnico di Mantova in Istituto superiore lattiero caseario per l'assolvimento dei fini predetti, anziché creare una Fondazione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste; Decreta: . L'Istituto caseario zootecnico "Umberto di Savoia" di Mantova, costituito con regio decreto 16 giugno 1932, n. 789, è trasformato in "Istituto superiore lattiero-caseario", con personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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