Art. 1
In vigore dal 15 lug 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1694, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'agricoltura di Cagliari;
Considerata l'opportunità di integrare la composizione del Consiglio di amministrazione indicata nello art. 13 del decreto stesso con due rappresentanti dello Ente Autonomo del Flumendosa;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1694, è così modificato:
"Il Governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno;
due rappresentanti dell'Ente trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna;
due rappresentanti dell'Ente Autonomo del Flumendosa;
un rappresentante dell'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;
tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina altresì il presidente, scegliendolo fra i rappresentanti degli Enti di riforma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1958
GRONCHI
MEDICI - MORO - TAMBRONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 51. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-05;1311#art-1