Art. 1

In vigore dal 15 lug 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1694, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'agricoltura di Cagliari; Considerata l'opportunità di integrare la composizione del Consiglio di amministrazione indicata nello art. 13 del decreto stesso con due rappresentanti dello Ente Autonomo del Flumendosa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta: Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1694, è così modificato: "Il Governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno; due rappresentanti dell'Ente trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna; due rappresentanti dell'Ente Autonomo del Flumendosa; un rappresentante dell'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura; tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati; il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina altresì il presidente, scegliendolo fra i rappresentanti degli Enti di riforma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1958 GRONCHI MEDICI - MORO - TAMBRONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1959 Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 51. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-06-05;1311#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni al decreto istitutivo dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Cagliari. — Testo vigente | Portale Normativo