Art. 1
In vigore dal 10 ott 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 455, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, con il quale fu approvato, così come proposto dal Comune, il piano particolareggiato n. 133-bis di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona di via Trionfale e della Camilluccia;
Ritenuto che, nel voto della Commissione di cui all'art. 3 della legge 24 marzo 1932, n. 355, nonché nelle premesse del suddetto decreto l'altezza delle palazzine nella zona veniva indicata in m. 18, con riferimento alla proposta comunale;
Ritenuto che la proposta comunale, contenuta nella deliberazione consiliare del 24-25 maggio 1955, n. 911, stabiliva invece detta altezza in m. 19;
Considerato, pertanto, che l'indicazione di m. 18, di cui al citato decreto, e conseguenza di un errore materiale che va rettificato;
Visto il voto n. 685 espresso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A rettifica del decreto Presidenziale 29 aprile 1957, citato nelle premesse, l'altezza massima per le palazzine con limitazioni ricadenti nel perimetro del piano particolareggiato n. 133-bis, di esecuzione del piano di Roma approvato con il medesimo decreto, deve intendersi stabilita in m. 19 così come proposto dal comune di Roma con delibera 24-25 maggio 1955, n. 911.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 1958
GRONCHI
ZOLI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 51. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;912#art-1