Art. 2

In vigore dal 24 lug 1958
All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il termine entro il quale i lavori di cui al precedente dovranno essere portati a compimento e stabilito in anni cinque sempre a far tempo dalla data suddetta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 maggio 1958 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 252. - RELLEVA
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Art. 2 Dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di La Spezia (localita' Pianello, frazione di Cadimare). — Testo vigente | Portale Normativo