Art. 1

In vigore dal 23 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere della Facoltà di economia e commercio è aggiunto quello di "letteratura nord-americana". Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di "tecnica del mercato dei prodotti agricoli". Art. 94. - Dall'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze è soppresso l'Istituto di matematica. Al suo posto vengono creati i seguenti: Istituto di chimica fisica, Istituto di analisi matematica, Istituto di geometria, Istituto di meccanica razionale. I tre Istituti matematici avranno una biblioteca comune amministrata collegialmente, e in carico al Seminario matematico, istituito con lo scopo di promuovere mediante conferenze, riunioni e pubblicazioni, il progresso degli studi matematici e la formazione scientifica dei giovani. Detto Seminario dovrà essere retto da un direttore nominato dal rettore, su proposta della Facoltà, fra i professori di ruolo di matematica e che dovrà rimanere in carica per un triennio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 maggio 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 17. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-23;650#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. — Testo vigente | Portale Normativo