Art. 1

In vigore dal 5 set 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299, col quale l'abitato di Poggio Sannita (già Caccavone), in provincia di Campobasso, fu incluso nell'elenco degli abitati da trasferire; Considerata l'opportunità nonché la convenienza che in luogo del trasferimento sia provveduto al consolidamento di detto abitato; Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 578, emesso nell'adunanza del 15 aprile 1958; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge medesima (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Poggio Sannita, in provincia di Campobasso, restando annullato il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 299, di cui alle premesse, riflettente il trasferimento dello stesso abitato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 maggio 1958 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 170. - DI PRETORO
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Poggio Sannita fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo