Art. 1

In vigore dal 14 giu 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali; Decreta: È costituito, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, e ne è approvato l'annesso statuto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 maggio 1958 GRONCHI ZOLI - BO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti in conformità alla deliberazione della Sezione del controllo in data 7 giugno 1958, addì 10 giugno 1958. Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 182 - RELLEVA
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