Art. 1
In vigore dal 14 giu 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;
Decreta:
È costituito, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, e ne è approvato l'annesso statuto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 1958
GRONCHI
ZOLI - BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, in conformità alla deliberazione della Sezione del controllo in data 7 giugno 1958, addì 10 giugno 1958.
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 181. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-07;575#art-1