Art. 1
In vigore dal 7 set 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Piacenza in data 1° luglio 1956, per la classifica quale comprensorio di bonifica, montana, dei bacini Nure, Chero ed Arda, ricadenti in provincia di Piacenza; della superficie di ettari 45.417;
Vista la corografia in scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 1315 in data 27 marzo 1957 del Ministero dei lavori pubblici e n. 120975 in data 14 marzo 1958 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio costituito dalla parte montana dei bacini imbriferi dei torrenti Nure, Arda e Chero, in provincia di Piacenza, esteso per ha. 45.417 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1958
GRONCHI
COLOMBO - TOGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 183. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-04;834#art-1