Art. 1

In vigore dal 24 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: "ragioneria applicata alle aziende pubbliche". Art. 41. - Il primo comma è così modificato: "Lo studente non può presentarsi agli esami di "matematica finanziaria" nè agli esami di "statistica" se non ha superato l'esame di "matematica generale"; nè agli esami di "scienza delle finanze" e "diritto finanziario", di "storia economica", di "politica economica e finanziaria" e di "economia e politica agraria" se non ha prima superato, quelli di "economia politica"; nè agli esami di "politica economica e finanziaria" se non ha superato quello di "scienza delle finanze"; nè agli esami di "tecnica bancaria e professionale" e di "tecnica industriale e commerciale" se prima non ha superato quello di "ragioneria generale ed applicata", nè agli esami di "diritto commerciale" e di "diritto del lavoro" se non ha superato gli esami di "istituzioni di diritto privato" e di "istituzioni di diritto pubblico". Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di: "storia della letteratura latina medioevale ed umanistica". Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "storia della letteratura latina medioevale ed umanistica". Art. 78. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: "Radioattività"; "Meccanica statistica"; "Fisica dei solidi"; "Meccanica superiore". Art. 80. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è aggiunto quello di "meccanica superiore". Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di "meccanica superiore". Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana". Art. 86. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana". Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: "paleontologia umana" e "biologia umana". Art. 108. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di: "biochimica applicata" e "scienza dell'alimentazione". Art. 109. - È Aggiunto il seguente comma: "Gli esami delle materie di anatomia umana, fisiologia generale e chimica biologica devono precedere quelli di farmacologia". Art. 205. - Al corso di specializzazione annesso alla Facoltà di magistero costituito degli insegnamenti per le lingue francese, inglese e tedesca è aggiunto quello per la lingua spagnola con il seguente ordinamento: 4) per la lingua spagnola: 1) storia della lingua spagnola e interpretazione di testi; 2) esercitazioni pratiche di lingua, con particolare riguardo alla sintassi e allo stile spagnolo; 3) un corso di lingua e letteratura spagnola della Facoltà di magistero che stabilirà la Facoltà stessa. L'insegnamento di ciascuna disciplina sarà integrato da esercitazioni, anche presso scuole pubbliche, e da lettura di testi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 255. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-04;658#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo