Art. 1

In vigore dal 8 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 430, emesso nell'adunanza del 18 marzo 1958; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Giorgio di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1958 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1953 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 223. - RELLEVA
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Art. 1 Inclusione dell'abitato di San Giorgio di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo