Art. 2

In vigore dal 8 lug 1958
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1958 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 224. - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-05-04;605#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Richiamo alle armi per speciali esigenze e per istruzioni nel corso dell'esercizio 1958-59 di contingenti per complessivi n. 500 sottufficiali e n. 2000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M. — Testo vigente | Portale Normativo