Art. 1
In vigore dal 19 giu 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli Usi civici;
Visto il regio decreto 16 giugno 1927, n. 1255, con il quale furono determinate le circoscrizioni territoriali dei Commissariati per la liquidazione degli Usi civici;
Visto il regio decreto 30 maggio 1929, n. 1019, con il quale le province di Pesaro-Urbino, Ancona e Macerata, vennero incluse nella circoscrizione del Commissariato per gli Usi civici, con sede in Bologna;
Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 677, con il quale la provincia di Frosinone venne inclusa nella circoscrizione del Commissariato degli Usi civici, con sede in Napoli;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1703, con il quale fu determinata la circoscrizione del Commissariato per gli Usi civici, con sede in Venezia;
Visto il decreto del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste n. 215 del 13 luglio 1955, con il quale venne fissata la sede e determinata la circoscrizione del Commissariato per gli Usi civici del Territorio di Trieste;
Ritenuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali dei Commissariati per la liquidazione degli Usi civici, con sede in Trieste, Venezia, Milano, Bologna, Roma e Napoli;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Le circoscrizioni territoriali dei Commissariati per la liquidazione degli Usi civici, con sede in Trieste, Venezia, Milano, Bologna, Roma e Napoli sono modificate e stabilite nel modo sottoindicato:
1) il Commissariato con sede in Trieste comprende: le province di Belluno, Gorizia, Udine e i comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Duino-Aurisina, Sgonico e Monrupino;
2) il Commissariato con sede in Venezia comprende: le province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;
3) il Commissariato con sede in Milano comprende: le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese;
4) il Commissariato con sede in Bologna comprende: le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;
5) il Commissariato con sede in Roma comprende: le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia e Terni;
6) il Commissariato con sede in Napoli comprende: le province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e Campobasso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 aprile 1958
GRONCHI
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 157. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-19;536#art-1