Art. 1
In vigore dal 8 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella, legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 300, del 25 ottobre 1957, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto, allo scopo di provvedere alla propria sede, ha stabilito di cedere ad un gruppo di imprese costruttrici il suolo edificatorio di sua proprietà, sito in Taranto, viale Virgilio angolo via Crispi, ricevendo in proprietà, quale corrispettivo di detta cessione, parte dell'immobile che le citate imprese si sono obbligate di costruire su detto suolo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto è autorizzata ad acquistare, per la propria sede, una parte dell'immobile, della superficie di mq. 1429 circa, che il gruppo di imprese costituito dalle ditte: dott. Nicola ed ing. Teobaldo Resta; ingegnere Angelo Raffaele Cassano e dott. ing. Francesco Buttiglione si è obbligato a costruire sul suolo edificatorio di proprietà camerale, di mq. 1400 circa, sito in Taranto, viale Virgilio angolo via Crispi, e che la Camera cede alle imprese anzidette, a corpo, quale corrispettivo dell'acquisto dell'immobile, alle condizioni previste nella deliberazione n. 300 del 25 ottobre 1957.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1958
GRONCHI
GAVA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 220. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-16;604#art-1