Art. 1

In vigore dal 24 giu 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli successivi, concernenti norme generali delle scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia, sono così modificati Art. 79. - "Alle scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguita la laurea in medicina e chirurgia. Non potrà essere rilasciato il diploma di specialista a coloro che non saranno in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Non è permesso iscriversi contemporaneamente a più di una scuola di specializzazione". Art. 81. - "La domanda di ammissione ad una scuola è diretta al Rettore della Università, corredata del diploma di maturità classica o scientifica, di un certificato con i voti riportati negli esami di profitto e in quello di laurea e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di presentare". Art. 119. - Agli insegnamenti del terzo anno della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria è aggiunto quello di: "chirurgia plastica". Dopo l'art. 125, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesiologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in anestesiologia Art. 126. - È istituita la scuola di specializzazione in anestesiologia che ha sede presso la clinica chirurgica generale della Facoltà di medicina e chirurgia. Art. 127. - Alla scuola, che ha la durata di due anni, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. L'iscrizione alla scuola è limitata per ogni anno accademico a dieci allievi. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico; 2) Fisiologia; 3) Farmacologia; 4) Fisiopatologia dell'operando e valutazione delle resistenze all'intervento. 2° anno: 1) Tecnica di anestesia generale; 2) Tecnica delle anestesie periferiche; 3) Cure pre e post-operatorie; 4) Indicazioni e scelta dell'anestesia in rapporto all'intervento. Art. 128. - Gli allievi dovranno seguire turni di internato secondo gli orari stabiliti dalla Direzione della scuola. Art. 129. - Ogni materia d'insegnamento è anche materia d'esame alla fine dei singoli corsi. Alla fine dei due anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 173. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-16;559#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. — Testo vigente | Portale Normativo