Art. 3
In vigore dal 8 ago 1958
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 67. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-09;718#art-3