Art. 3

In vigore dal 8 ago 1958
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 68. - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-09;717#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo