Art. 1
In vigore dal 7 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 29 luglio 1957, n. 642;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 497 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957 - 1958, è autorizzata la prelevazione di L. 205.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli del medesimo stato di previsione:
Cap. n. 88. - Compensi speciali, ecc........... L. 70.000.000 Cap. n. 652. - Compensi speciali, ecc........... " 85.000.000 Cap. n. 670. - Compensi speciali, ecc........... " 50.000.000
----------- L. 205.000.000
-----------
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 46. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-08;376#art-1