Art. 1

In vigore dal 1 ott 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 80, relativo ai titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in psicologia, in pedagogia e in psico-pedagogia, annessa alla Facoltà di magistero, è così integrato: "Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, compresi i diplomi conseguiti al termine dei corsi quadriennali degli ex Istituti superiori di magistero". Dopo l'art. 185, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del Corso di perfezionamento in medicina scolastica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Corso di perfezionamento in medicina scolastica Art. 186. - È istituito presso la Facoltà di medicina e chirurgia un Corso di perfezionamento in medicina scolastica. Il Corso ha sede nella Clinica pediatrica universitaria e la direzione è affidata al suo direttore. Il materiale didattico ed i locali adibiti all'insegnamento sono anche quelli della Clinica pediatrica. Art. 187. - Il Corso ha la durata di un anno accademico e di questo ne segue il calendario. Art. 188. - Possono iscriversi al Corso i laureati in medicina e chirurgia. Gli iscritti sono tenuti alla frequenza dei singoli insegnamenti, internati, esercitazioni, tirocini pratici e conferenze integrative. Art. 189. - Per ogni materia di insegnamento, o per gruppi di esse, dovrà essere sostenuto l'esame di profitto alla fine del corso. Per l'ammissione agli esami è necessario aver conseguita l'attestazione di frequenza, sia agli insegnamenti fondamentali che alle conferenze. Art. 190. - Per il conseguimento del certificato di frequenza e profitto occorre aver superato l'esame finale, che consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta, con contributo personale, su un tema attinente a materia di insegnamento del Corso, assegnato dal direttore. Art. 191. - Gli insegnamenti impartiti nel Corso sono i seguenti: Fondamentali: (con esame alla fine del corso): a) Auxologia e fisiopatologia dell'accrescimento. Esercitazioni; b) Igiene scolastica; c) Legislazione sanitaria scolastica; d) Diagnostica delle malattie infettive contagiose dell'infanzia. Internato presso la Clinica pediatrica; e) Profilassi antitubercolare e delle malattie infettive. Tirocinio pratico; f) Psicopedagogia ed orientamento professionale. Esercitazioni; g) Neuropsichiatria infantile. Conferenze: (senza esame: obbligo di frequenza): Neuropsichiatria dell'età evolutiva; Oftalmologia scolastica; Nozioni sugli ordinamenti scolastici; Reumatologia infantile; Medicina sportiva dell'età evolutiva; Dietetica nelle comunità infantile; Dermatologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1958 Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 15. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-02;877#art-1

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