Art. 1

In vigore dal 24 giu 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunti i seguenti: "Storia del Risorgimento"; "Storia della grammatica e della lingua italiana"; "Storia delle tradizioni popolari"; "Latino medioevale". Art. 36. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in pedagogia sono aggiunti i seguenti: "Storia del Risorgimento"; "Storia delle dottrine politiche"; "Storia della grammatica e della lingua italiana" "Latino medioevale". Art. 37 - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: "Storia del Risorgimento"; "Storia della grammatica e della lingua italiana"; "Storia delle tradizioni popolari"; "Lingua e letteratura russa"; "Latino medioevale". L'art. 48 è così modificato: "Alla Facoltà di magistero è annessa la Biblioteca (in comune con quella della Facoltà di lettere e filosofia). La direzione della Biblioteca verrà assunta con turno triennale, da un professore, possibilmente di ruolo della Facoltà di lettere e filosofia o di magistero. La scelta del bibliotecario verrà determinata alternativamente e di comune accordo dai Consigli delle due Facoltà. Il funzionamento della Biblioteca è assicurato con un regolamento approvato dalle due Facoltà e dal rettore". Dopo l'art. 48, e con il conseguente spostamento di quelli successivi, è aggiunto il seguente: sp; Art. 19. - "Alla Facoltà di magistero appartengono gli Istituti di: 1) Letterature moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo); 2) Pedagogia; 3) Psicologia. La direzione degli Istituti verrà assunta dai rispettivi titolari delle materie e nel caso vi siano più titolari, dai più anziano. In mancanza di titolare di ruolo la direzione viene assunta dagli incaricati. Ove manchino i titolari di pedagogia e psicologia, la direzione viene assunta dal professore più anziano di materie filosofiche". Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "Neurochirurgia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 172. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-04-02;556#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. — Testo vigente | Portale Normativo