Art. 1
In vigore dal 11 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cooperazione tra l'Italia e la Gran Bretagna nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare, concluso in Roma il 28 dicembre 1957, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo XII, paragrafo I, dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - PELLA - GAVA - CAILI - MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 52. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-28;395#art-1