Art. 1

In vigore dal 8 ago 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e 18 ottobre 1957, n. 1367; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per la difesa; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 5 febbraio 1958, tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per la difesa in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della Società per azioni Monte Bianco, con sede in Courmayeur, per la concessione, a questa ultima, dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose La Palud-Mont Frety-Colle del Gigante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 1958 GRONCHI ANGELINI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 59. - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-23;716#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Approvazione dell'atto capitolato 5 febbraio 1958 per la concessione alla Societa' per azioni Monte Bianco, della funicolare aerea La Palud-Mont Frety-Colle del Gigante. — Testo vigente | Portale Normativo