Art. 1
In vigore dal 14 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 968/886 del 22 dicembre 1957, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno ha stabilito di acquistare il fondo denominato "Starza di Pandola" adibito a vivaio specializzato di fruttiferi e viti americane;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno è autorizzata ad acquistare dal Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni per l'Ente economico della viticoltura, il fondo denominato "Starza di Pandola" della superficie di ettari 2.71.40, sito in comune di Fisciano (Salerno) alle condizioni previste nella deliberazione n. 965/886 del 22 dicembre 1957.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1958
GRONCHI
GAVA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 56. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-23;417#art-1