Art. 1

In vigore dal 17 mar 1958
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei Deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 25 maggio 1958; Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale 30 marzo 1957, n. 361; Visto l'art. 56 della Costituzione; Visto il decreto 3 novembre 1954, n. 1149, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 15 dicembre 1954, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 4 novembre 1951; Su proposta del Ministro per l'interno; Decreta: Ai collegi elettorali di cui alla Tabella A, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto Presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 marzo 1958 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 145. - RELLEVA
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Art. 1 Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati. — Testo vigente | Portale Normativo