Art. 1

In vigore dal 17 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 25 maggio 1958; Visto l', secondo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica"; Visto l'art. 57 della Costituzione; Visto il decreto 3 novembre 1954, n. 1149, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 15 dicembre, 1954, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 4 novembre 1951; Su proposta del Ministro per l'interno; Decreta: Alle Regioni di cui alla tabella A allegata alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, è assegnato il numero di seggi rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 marzo 1958 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1958 Atti del governo, registro n. 111, foglio n. 146. - RELLEVA
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Art. 1 Assegnazione alle Regioni del numero del seggi per la elezione del Senato della Repubblica. — Testo vigente | Portale Normativo