Statuto dell'Istituto universitario orientale di NapoliTitolo IIICapo I

Art. 33

In vigore dal 17 ago 1958
Possono iscriversi ai corsi di laurea di cui ai capi II, III e IV del titolo II coloro che siano in possesso di titoli conseguiti all'estero, presso scuole italiane riconosciute o presso istituti di istruzione ufficiale nello Stato straniero sempre che, per legge o su parere del Consiglio di facoltà, tali titoli siano considerati equipollenti a quelli italiani validi per l'ammissione ai singoli corsi di laurea. La iscrizione dei candidati in possesso di titoli conseguiti all'estero presso scuole non italiane è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-33

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