Statuto dell'Istituto universitario orientale di NapoliCapo II

Art. 18

In vigore dal 17 ago 1958
Lo studente avrà facoltà di scegliere come materia complementare una delle lingue indicate fra le materie fondamentali o complementari dell'indirizzo storico-letterario: qualora la lingua scelta sia biennale, lo studente non sarà tenuto a sostenere la seconda materia complementare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-14;753#art-sdi-18

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