Art. 1

In vigore dal 14 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598; Considerato che, con decreto del Ministro per i trasporti del 14 marzo 1956, n. 3475, sulla linea ferroviaria Velletri-Priverno il servizio ferroviario è stato totalmente sostituito con servizio automobilistico, ai sensi dell' del citato regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, eccezione fatta per il tratto Velletri-Giulianello, che viene usato come raccordo per il trasporto delle merci; Ritenuta l'opportunità di sopprimere il tronco Giulianello-Priverno; Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È soppresso il tronco ferroviario Giulianello-Priverno a scartamento ordinario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - ANGELINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 55. - RELLEVA
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Art. 1 Soppressione del tronco ferroviario Giulianello-Priverno a scartamento ordinario. — Testo vigente | Portale Normativo