Art. 1

In vigore dal 7 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1917, n. 1378; Visti gli articoli 17, comma secondo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218; Visto l' della legge 14 aprile 1956, n. 307; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è stabilito nella misura del 2,30 per cento della retribuzione calcolata nei modi previsti dagli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 40. - RELLEVA
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Art. 1 Modificazione della misura del contributo, dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. — Testo vigente | Portale Normativo