Art. 1
In vigore dal 7 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1378;
Visti gli articoli 17, comma secondo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Visto l' della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stabilito nella misura del 2,60 per cento della retribuzione calcolata nei modi previsti dagli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 39. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-11;372#art-1