Art. 1
In vigore dal 7 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 1946, n. 213;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304;
Visto l' della legge 19 febbraio 1951, n. 74;
Visto l'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692;
Visto l', della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Per il periodo di un anno a decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle B, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213 e 31 ottobre 1947, n. 1304, e modificate dall' della legge 19 febbraio 1951, n. 74 e dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono aumentate dell'uno per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore.
L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma è interamente a carico dei datori di lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - GUI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 47. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-11;371#art-1