Art. 1

In vigore dal 7 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 19 aprile 1946, n. 213; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304; Visto l' della legge 19 febbraio 1951, n. 74; Visto l'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692; Visto l', della legge 14 aprile 1956, n. 307; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico Per il periodo di un anno a decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle B, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213 e 31 ottobre 1947, n. 1304, e modificate dall' della legge 19 febbraio 1951, n. 74 e dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono aumentate dell'uno per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore. L'aliquota di aumento prevista dal precedente comma è interamente a carico dei datori di lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 47. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-11;371#art-1

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Art. 1 Modificazione delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. — Testo vigente | Portale Normativo