Art. 1

In vigore dal 3 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Viste le leggi 29 luglio 1957, n. 643, 31 ottobre 1957, numeri 1009 e 1013; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1957-58, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Ministero delle finanze: Cap. n. 177. - Restituzioni e rimborsi, ecc...................................... L. 7.000.000.000 Cap. n. 272. - Restituzione di imposte di fabbricazione sui filati, ecc......... " 500.000.000 Cap. n. 284. - Restituzione di diritti alla esportazione, ecc................... " 4.000.000.000 Ministero della pubblica istruzione: Cap. n. 128. - Stipendi, ecc., al per- sonale degli istituti tecnici, ecc....... L. 344.482.000 Cap. n. 169. - Rimborso alle Universi- tà, ecc. per retribuzioni, ecc.......... " 528.337.004 Ministero dei lavori pubblici: Cap. n. 20. - Oneri previdenziali, ecc. L. 51.500.000 -------------- L. 12.424.319.004 -------------- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 33. - RELLEVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-11;346#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio 1957-58, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato (1° provvedimento). — Testo vigente | Portale Normativo