Art. 1
In vigore dal 25 apr 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 138/5 del 6 luglio 1957, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede del Centro tori per la fecondazione artificiale di Cremona;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla, proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona è autorizzata ad acquistare dall'Istituto sperimentale agrario di Cremona un appezzamento di terreno, che fa parte del podere "Porcellasco" di proprietà dell'Istituto stesso, alle condizioni previste nella deliberazione n. 138/5 del 6 luglio 1957.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 marzo 1958
GRONCHI
GAVA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 193. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-11;274#art-1