Art. 1
In vigore dal 25 apr 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto 2 maggio 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 3 giugno 1949, n. 126, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione "Segretariato nazionale della gioventù", con sede in Roma;
Visto il proprio decreto 13 novembre 1956, n. 1365, con il quale è stato approvato il nuovo statuto della associazione anzidetta;
Vista la domanda con la quale il Segretariato nazionale della gioventù ha chiesto l'autorizzazione ad acquistare, al prezzo di L. 1.200.000, un appezzamento di terreno di mq. 500 sito in Roma, alla borgata Labaro, località Pianura della Macchia;
Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Visto l'art. 17 del Codice civile e l'art. 5 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso Codice;
Visti gli atti di istruttoria e quelli prodotti a corredo della domanda;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Il Segretariato nazionale della gioventù è autorizzato ad acquistare l'appezzamento di terreno nelle premesse specificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato, a Roma, addì 11 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 199. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-11;273#art-1