Art. 1
In vigore dal 24 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi l'8 novembre 1957, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 12 dello Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 74. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-05;462#art-1