Art. 1

In vigore dal 24 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi l'8 novembre 1957, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'art. 12 dello Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 74. - RELLEVA
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Art. 1 Esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi l'8 novembre 1957. — Testo vigente | Portale Normativo