Art. 1
In vigore dal 22 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Piena ed intera, esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e la Spagna sullo scambio di "stagiaires", concluso a Madrid il 25 novembre 1957, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 11 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - PELLA - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 75. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-05;453#art-1