Art. 1

In vigore dal 22 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Piena ed intera, esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e la Spagna sullo scambio di "stagiaires", concluso a Madrid il 25 novembre 1957, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 11 dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 75. - RELLEVA
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Art. 1 Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Spagna sullo scambio di "stagiaires", concluso a Madrid il 25 novembre 1957. — Testo vigente | Portale Normativo