Art. 1

In vigore dal 14 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni, alle Facoltà di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Con effetto dall'anno accademico 1958-59, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è stabilito come appresso: Facoltà di giurisprudenza: posti di ruolo n. 14; Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: posti di ruolo n. 18. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato Roma, addì 5 marzo 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 58. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-03-05;414#art-1

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Art. 1 Modificazioni del riparto dei posti di professore di ruolo delle Facolta' di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo