Art. 1

In vigore dal 9 apr 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta; Su proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . Le fortificazioni, i fabbricati, le strade e le opere in genere destinate alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel territorio dei comuni di Castelvetrano, Pantelleria e Favignana, in provincia di Trapani, sono dichiarati di pubblica utilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-22;188#art-1

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