Art. 1
In vigore dal 1 mag 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con i regi decreti 24 luglio 1942, n. 923, e 5 settembre 1942, n. 1391, modificati con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 123, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 49, è così modificato:
"Le tasse e soprattasse scolastiche per gli allievi iscritti ai corsi di perfezionamento sono le seguenti:
tassa di iscrizione: L. 8000
soprattassa esami: L. 7000
oltre ai contributi di laboratorio, in misura da determinarsi dal Consiglio di amministrazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1958
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 18. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-20;333#art-1