Art. 2
In vigore dal 22 nov 1958
Gli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico indicato nell' faranno carico sull'apposito stanziamento di L. 1.000.000.000, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri al capitolo 117-bis per l'esercizio finanziario 1954-55, corrispondente al capitolo 164 aggiunto per l'esercizio 1957-1958, con la denominazione "Somma occorrente per provvedere alle spese previste dall'allegato A, paragrafo 2, lettera b), all'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia, approvato con la legge 30 giugno 1954, n. 677".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-14;1011#art-2