Art. 1

In vigore dal 24 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 14 luglio 1957, n. 603, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189, del 30 luglio 1957, con la quale la frazione Treiso del comune di Barbaresco, in provincia di Cuneo, è stata costituita in Comune autonomo con omonima denominazione; Considerato che, ai sensi dell'art. 2 di detta legge, il Governo della Repubblica è stato autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni; Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito da una pianta planimetrica e da una relazione descrittiva dei confini, concordato tra le due Amministrazioni comunali di Treiso e di Barbaresco e vidimato dall'Ufficio del Genio civile di Cuneo; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: Il confine tra i comuni di Treiso e di Barbaresco, in provincia di Cuneo, è determinato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annessa al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1958 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 23. - RELLEVA
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Art. 1 Determinazione dei confini tra i comuni di Treiso e di Barbaresco (Cuneo) ai sensi della legge 14 luglio 1957, n. 603. — Testo vigente | Portale Normativo