Art. 1

In vigore dal 29 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le istanze in data 30 agosto, 2 e 12 settembre 1956, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Montefiorentino del comune di Piandimeleto (Pesaro-Urbino) ha chiesto l'aggregazione della frazione stessa al comune di Frontino; Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Piandimeleto in data 29 luglio 1956, n. 35; del Consiglio comunale di Frontino in data 22 settembre 1956, n. 21; del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino in data 17 gennaio 1953 e 4 maggio 1957, nn. 25 e 103, con le quali è stato espresso parere in ordine alla predetta variazione territoriale; Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 gennaio 1958, numero 2144; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: . La frazione Montefiorentino è distaccata dal comune di Piandimeleto ed aggregata al comune di Frontino, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.
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