Art. 1
In vigore dal 29 apr 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, col quale è stata concessa la esenzione dal dazio doganale, dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonché dalla imposta generale sull'entrata per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo, istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome, ai fini dell'insegnamento;
Ritenuta la necessità di emanare le norme regolamentari dirette a disciplinare la pratica applicazione del suindicato beneficio fiscale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la difesa;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per le finanze, per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, recante agevolazioni fiscali per i consumi di carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 181. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-04;306#art-1