Art. 1

In vigore dal 29 apr 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, col quale è stata concessa la esenzione dal dazio doganale, dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonché dalla imposta generale sull'entrata per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo, istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome, ai fini dell'insegnamento; Ritenuta la necessità di emanare le norme regolamentari dirette a disciplinare la pratica applicazione del suindicato beneficio fiscale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la difesa; Decreta: È approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per le finanze, per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, recante agevolazioni fiscali per i consumi di carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 181. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-04;306#art-1

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Art. 1 Approvazione del regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, recante agevolazioni fiscali per i carburanti ed i lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo. — Testo vigente | Portale Normativo