Art. 1

In vigore dal 30 mar 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il decreto reale 16 gennaio 1936, n. 238, col quale l'abitato di Sirolo in provincia di Ancona, fu incluso nell'elenco degli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato; Considerato che, a seguito di accertamenti tecnici, è risultato che il movimento franoso, dal quale è minacciata una parte del detto abitato, è di tale estensione e profondità da rendere priva di efficacia l'esecuzione di normali opere di sostegno e protezione, per cui è stata riconosciuta l'opportunità e la convenienza di procedere al trasferimento in nuova sede della zona in frana; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2312, emesso nell'adunanza del 10 dicembre 1957; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane); quello di Sirolo, in provincia di Ancona, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria in data 7 dicembre 1955, vistata dal Ministro Segretario di Stato proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1958 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 136. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-02-04;152#art-1

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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Sirolo, in provincia di Ancona, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo