Art. 1

In vigore dal 4 lug 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: "Istituto di diritto comparato" e "Istituto di diritto internazionale". L'attuale "Istituto di diritto privato e di diritto processuale civile" è sdoppiato nei due seguenti: "Istituto di diritto privato"; "Istituto di diritto processuale civile". Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di: "diritto e politica penale". Art. 42. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è aggiunto quello di: "Istituto di demografia". Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche sono aggiunti quelli di: "contabilità nazionale" e di "principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche". Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali sono aggiunti quelli di: "contabilità nazionale" e di "principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche". Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di "teorie quantistiche". Art. 97. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: "analisi mineralogiche", "geofisica applicata", "giacimenti minerari" e "rilevamento geologico". Art. 394. - La denominazione della "scuola di perfezionamento in endocrinologia e medicina costituzionale" annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia è mutata in quella di "endocrinologia e malattie metaboliche". La scuola ha la durata di tre anni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 gennaio 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 194. - RELLEVA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-31;590#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo