Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228›Capo III
Art. 17
AbrogatoObbligo da parte degli uffici di fornire notizie all'ufficiate di anagrafe.
In vigore dal 23 giu 1989
Regolamento -
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 1989, N. 223
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-31;136#art-rde-17