Art. 1
In vigore dal 26 apr 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, è così modificato:
"Alla margarina ed ai grassi idrogenati alimentari può essere aggiunto, quale sostanza conservativa, il cloruro di sodio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 gennaio 1958
GRONCHI
ZOLI - GAVA - ANDREOTTI -
MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 201. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-22;277#art-1